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Il Veneto detta le regole per il fotovoltaico nei campi agricoli
Il Veneto detta le regole per il fotovoltaico nei campi agricoli Nei terreni abbandonati da almeno 5 anni i nuovi impianti devono essere installati ad almeno 2 chilometri l'uno dall'altro
Nei terreni abbandonati da almeno 5 anni i nuovi impianti devono essere installati ad almeno 2 chilometri l'uno dall'altro
Se uno stesso proprietario possiede più terreni, gli impianti fotovoltaici devono essere installati a non meno di due chilometri l'uno dall'altro: questa la regola che il Veneto impone per i terreni ex agricoli, abbandonati da almeno 5 anni. Lo fa nel solco del Decreto Sviluppo la cui legge di conversione aveva escluso dagli incentivi statali (di cui al D.lgs 28/2011) gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Unica eccezione, le installazioni con titolo abilitativo conseguito entro il 25 marzo 2012, a condizione di una entrata in esercizio entro 180 giorni da tale data. A questi impianti erano state applicate alcune condizioni limitanti (commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs). È previsto infatti che ogni impianto debba avere una potenza nominale massima di 1 Mwe, e che non possa essere destinato all'installazione dell'impianto stesso più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Nel caso di più terreni di uno stesso proprietario, gli impianti debbono essere installati a non meno di 2 km l'uno dall'altro. Esiste però una deroga ai limiti, nel caso di installazioni attuate su ex terreni agricoli abbandonati da almeno 5 anni (art 10).
Così il Veneto, con delibera di Giunta pubblicata sul Bollettino ufficiale (Dgr 1050 del 5 giugno, pubblicata sul Bur n° 51 del 3 luglio 2012), ha adottato criteri per la presentazione e l'istruttoria delle domande presentate dai soggetti interessati alla classificazione di terreno abbandonato, per fruire della deroga, promossa su istanza delle parti. Va detto che l'opportunità riguarda unicamente gli impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra, già autorizzati alla data del 25 marzo 2012: un numero limitato secondo stime regionali.
Il provvedimento pone la gestione di ogni pratica in capo ad Avepa (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), attraverso la sua rete territoriale di Sportelli Unici Agricoli, delegati a verificare l'effettivo abbandono da almeno 5 anni delle aree per cui è richiesta la classificazione, che andrà certificata.
(pubblicato il 1 agosto 2012)

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